Accesso anticipato alla pensione: estesa la platea dei beneficiari
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con la circolare n. 104 del 29 settembre 2026, ha chiarito l’accesso a strumenti di uscita anticipata dal lavoro, quali l’isopensione e gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, anche per i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi a partire dal 1° gennaio 1996. Questi soggetti, definiti “contributivi puri” in quanto privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, vedono ora ampliarsi le proprie opportunità di pensionamento anticipato.
Tuttavia, per questa categoria di lavoratori, l’accesso a tali prestazioni non è legato unicamente al raggiungimento di specifici requisiti di età e anni di contribuzione. In particolare, qualora l’esodo sia finalizzato al conseguimento della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata contributiva, è necessario rispettare un importo minimo della futura pensione. Tale verifica preliminare, da effettuarsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro, potrebbe rappresentare un fattore limitante per l’ammissione di alcuni dipendenti a queste forme di uscita flessibile.
Gli strumenti in oggetto, isopensione e assegni straordinari, sono concepiti per supportare le aziende nella gestione di processi di riorganizzazione o ristrutturazione, permettendo di accompagnare i lavoratori verso la prima data utile di pensionamento. Durante il periodo di uscita anticipata, il lavoratore percepisce un assegno temporaneo, mentre il datore di lavoro si fa carico sia del costo della prestazione sia dei relativi contributi previdenziali. La durata massima di tali prestazioni è fissata a 60 mesi per gli assegni straordinari e a 48 mesi per l’isopensione, estendibile fino a 84 mesi per decorrenze entro il 1° dicembre 2026. Entro questi termini, il lavoratore deve maturare i requisiti pensionistici e la relativa decorrenza.
La circolare specifica che per i “contributivi puri”, l’accompagnamento può essere finalizzato al raggiungimento della pensione di vecchiaia contributiva (con almeno 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, a condizione che l’importo della pensione sia almeno pari all’assegno sociale), della pensione a 71 anni (richiedenti almeno cinque anni di contribuzione effettiva, senza vincoli economici), della pensione anticipata ordinaria (con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza requisiti anagrafici) o della pensione anticipata contributiva (con almeno 64 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva, e un importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, soglia che salirà a 3,2 volte dal 2030).
È importante sottolineare che la verifica del requisito economico, laddove previsto, viene effettuata al momento dell’ingresso nel percorso di accompagnamento, basandosi sulla contribuzione già maturata e sui coefficienti di trasformazione attuali. Questo criterio, sebbene volto a garantire una stima attendibile, potrebbe non tenere pienamente conto della contribuzione correlata futura né dell’evoluzione dei coefficienti al momento dell’effettivo pensionamento, potenzialmente escludendo lavoratori che al termine dell’esodo maturerebbero i requisiti necessari.
Articolo redatto da CONFENALP. Spunto da: Lavoro e Diritti