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Modello 730/2026, dichiarazione dimenticata o sbagliata? Ecco come mettersi in regola

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Gestione degli errori nel Modello 730/2026: opzioni per la regolarizzazione

La scadenza ordinaria per la presentazione del Modello 730/2026, relativa ai redditi percepiti nell’anno d’imposta 2025, è fissata al 30 settembre. Tuttavia, per i contribuenti che non hanno provveduto all’invio della dichiarazione o che hanno riscontrato inesattezze nella documentazione già trasmessa, esistono ancora diverse opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale. Il mese di ottobre offre specifiche finestre temporali per apportare correzioni e, in alcuni casi, mitigare potenziali conseguenze negative.

Le procedure di correzione variano in base alla natura dell’errore commesso. Ad esempio, la mancata inclusione di una spesa sanitaria deducibile o detraibile presenta dinamiche differenti rispetto all’omissione di un reddito da lavoro o alla mancata presentazione della dichiarazione nel suo complesso. È pertanto fondamentale comprendere le diverse scadenze e gli strumenti a disposizione per una corretta gestione.

Nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver inserito alcune spese che avrebbero comportato una riduzione del carico fiscale o un maggiore rimborso, è possibile utilizzare il Modello 730 integrativo. Questa opzione è percorribile a condizione che la correzione porti a un aumento del credito, a una diminuzione del debito d’imposta, o comunque a un risultato fiscale invariato rispetto a quanto originariamente dichiarato. La scadenza per l’invio di questo modello integrativo è fissata al 26 ottobre 2026, tenendo conto che il 25 ottobre cade di domenica. La presentazione del 730 integrativo richiede l’assistenza di un CAF o di un professionista abilitato, anche qualora la dichiarazione originaria fosse stata gestita autonomamente tramite il servizio precompilato dell’Agenzia delle Entrate. Sarà necessario esibire la documentazione comprovante le spese o le variazioni da apportare, unitamente alla dichiarazione precedentemente trasmessa.

Diversa è la situazione qualora l’errore commesso nel Modello 730 abbia generato un beneficio fiscale non dovuto. Ciò può verificarsi, ad esempio, in caso di omessa dichiarazione di un secondo reddito da lavoro, indicazione di detrazioni eccedenti i limiti di legge, o omissione di informazioni che avrebbero comportato un’imposta maggiore. In queste circostanze, non è possibile avvalersi del Modello 730 integrativo standard, poiché la correzione implica un aumento del debito o una riduzione del credito. La soluzione corretta consiste nella presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche 2026, attraverso la procedura di correzione nei termini, qualora l’intervento avvenga entro il 2 novembre. Qualora dalla nuova dichiarazione emerga un’imposta aggiuntiva, sarà necessario procedere anche al relativo versamento, potendo beneficiare, a seconda dei casi, del ravvedimento operoso per la riduzione di sanzioni e interessi. È importante sottolineare che la correzione della dichiarazione non implica automaticamente la regolarizzazione dei versamenti eventualmente omessi.

Per chi avesse completamente omesso la presentazione del Modello 730 entro il 30 settembre, è ancora possibile provvedere inviando il Modello Redditi PF 2026. La scadenza ordinaria per questo modello è il 31 ottobre, ma per l’anno in corso slitta al 2 novembre, poiché il 31 ottobre cade di sabato. Questa possibilità è particolarmente rilevante per lavoratori dipendenti e pensionati che dovevano dichiarare specifici redditi o intendono recuperare detrazioni e deduzioni non riconosciute direttamente dal sostituto d’imposta. È tuttavia importante notare che il Modello Redditi non prevede lo stesso meccanismo di conguaglio automatico del 730. Laddove con il 730 rimborsi o trattenute sono gestiti dal datore di lavoro o ente pensionistico, con il Modello Redditi il contribuente deve autonomamente provvedere ai versamenti e alla gestione dei rimborsi fiscali. Pertanto, è opportuno valutare attentamente l’obbligo dichiarativo e l’eventuale presenza di imposte da saldare.

Articolo redatto da CONFENALP. Spunto da: Lavoro e Diritti

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