INPS: Nuove Indicazioni sul Riconoscimento del Certificato Medico Retroattivo per Malattia
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha introdotto modifiche significative alle regole relative alla decorrenza della prognosi nei certificati medici di malattia. A partire dal 4 settembre 2026, la circolare n. 92/2026 estende la possibilità di far retroagire l’inizio dello stato di malattia al giorno precedente il rilascio del certificato, anche in assenza di visita domiciliare. Questa evoluzione normativa risponde alle mutate esigenze organizzative del sistema sanitario e all’aumento della complessità nella gestione delle visite mediche.
Tradizionalmente, il riconoscimento della malattia e la conseguente tutela previdenziale decorrevano dalla data di redazione del certificato medico, che doveva necessariamente coincidere con la visita del lavoratore. L’eccezione che consentiva la retrodatazione di un giorno era prevalentemente legata alle visite domiciliari. La nuova circolare INPS amplia questa possibilità, ammettendo la retrodatazione anche quando la visita medica si svolge in ambulatorio, purché vengano rispettate specifiche condizioni.
Tale aggiornamento normativo si allinea meglio alle attuali modalità di accesso alle cure, caratterizzate da un crescente ricorso agli appuntamenti per le visite mediche. Molti medici di base, infatti, operano con sistemi di prenotazione che possono rendere difficile per il lavoratore ottenere una visita nello stesso giorno in cui avverte i primi sintomi. La nuova disposizione mira a garantire una maggiore equità e uniformità nella tutela dei lavoratori, evitando che la copertura previdenziale venga compromessa a causa di oggettive difficoltà nell’ottenere una certificazione immediata.
È fondamentale sottolineare che la regola generale rimane invariata: la malattia decorre dalla data in cui il medico attesta l’incapacità temporanea al lavoro. Il riconoscimento del giorno precedente la visita costituisce un’eccezione e deve essere espressamente indicato dal medico nel campo apposito del certificato, specificando la data di inizio effettivo della malattia. La circolare INPS chiarisce inoltre che questa possibilità non è applicabile per coprire più giorni precedenti alla visita e non è valida se il giorno precedente alla redazione del certificato cade di sabato, domenica o giorno festivo infrasettimanale, giornate per le quali è comunque prevista la continuità assistenziale.
Articolo redatto da CONFENALP. Spunto da: Lavoro e Diritti