Nuove disposizioni per i rider: inclusione nel Libro Unico del Lavoro
A partire dal 2026, anche i rider che operano come lavoratori autonomi, con partita IVA o tramite contratto di lavoro autonomo occasionale, saranno inclusi negli adempimenti relativi al Libro Unico del Lavoro (LUL). Questa novità normativa, introdotta dal decreto-legge n. 62/2026 e successivamente convertito con modifiche dalla Legge n. 112/2026, mira a estendere la tracciabilità e la trasparenza del rapporto di lavoro anche alla cosiddetta gig economy. Il Ministero del Lavoro, attraverso l’interpello n. 1 del 1° settembre 2026, ha fornito chiarimenti operativi sulla gestione di questo nuovo obbligo per i committenti.
I chiarimenti ministeriali affrontano diversi aspetti cruciali per l’applicazione pratica della normativa. Tra questi, la decorrenza dell’obbligo, una proroga transitoria e la gestione di scenari comuni nel lavoro tramite piattaforme digitali, quali la discrepanza temporale tra la prestazione lavorativa e il relativo compenso, i periodi di inattività e la gestione di ordini multipli. L’obiettivo è adattare uno strumento tradizionale del lavoro subordinato alle specificità del lavoro autonomo svolto tramite piattaforme, garantendo una maggiore visibilità sui rapporti di lavoro.
La legge di conversione ha fissato la decorrenza dell’obbligo al 1° luglio 2026. Tuttavia, per il periodo di paga di luglio 2026, è stata prevista una proroga di 90 giorni per l’aggiornamento e la stampa del prospetto LUL. Questa misura è da intendersi come transitoria e limitata al solo mese iniziale, mentre per le mensilità successive si applicano le scadenze ordinarie previste per la tenuta del LUL. Non si tratta, quindi, di una sospensione generalizzata dell’obbligo.
Per quanto concerne la registrazione delle attività, il Ministero ha distinto chiaramente il momento dell’esecuzione della prestazione da quello del pagamento. Le consegne devono essere registrate nel LUL del mese in cui sono state effettivamente svolte, indipendentemente da quando il compenso verrà erogato. I compensi, invece, seguono il principio di cassa e vanno registrati nel LUL del mese in cui vengono effettivamente ricevuti. Per facilitare la riconciliazione tra attività e pagamenti, si potrà utilizzare il campo “note” del LUL, indicando il periodo di riferimento delle somme erogate successivamente.
Un ulteriore punto di chiarezza riguarda i mesi in cui, pur rimanendo in essere il rapporto, non si verificano né consegne né compensi. In questi casi, il committente è tenuto a generare e elaborare il LUL, riportando valori pari a zero per consegne e compensi. Questa precisazione sottolinea l’importanza del LUL quale strumento di continuità documentale per tutta la durata del rapporto di lavoro autonomo, anche in assenza di attività specifica.
Articolo redatto da CONFENALP. Spunto da: Lavoro e Diritti