San Francesco, 4 Ottobre 2026: Impatti sulla Retribuzione dei Lavoratori
La festività nazionale di San Francesco d’Assisi, celebrata il 4 ottobre, rappresenta un giorno festivo riconosciuto a livello nazionale. Nel 2026, questa ricorrenza cade di domenica. Tale coincidenza ha implicazioni sulla retribuzione dei lavoratori, con trattamenti che variano a seconda della tipologia contrattuale e del settore di impiego.
L’istituzione del 4 ottobre come giorno festivo nazionale è avvenuta con la Legge 8 ottobre 2025, n. 151, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, che ha modificato la Legge n. 260/1949. Pertanto, questa festività ha valenza su tutto il territorio nazionale.
Trattamento per Dipendenti con Retribuzione Mensile Fissa
Per i dipendenti del settore privato con retribuzione fissa mensile, la festività coincidente con la domenica non comporta generalmente un giorno di riposo aggiuntivo, ma un compenso economico supplementare. Tale integrazione viene solitamente quantificata in una quota giornaliera aggiuntiva, calcolata sulla base di un divisore contrattuale, frequentemente il ventiseiesimo della retribuzione mensile utile. È fondamentale consultare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento, poiché alcuni accordi possono prevedere divisori differenti o includere nella base di calcolo specifici elementi retributivi.
Trattamento per Lavoratori Retribuiti a Ore
I lavoratori retribuiti a ore hanno diritto al compenso della festività anche se questa cade di domenica e il lavoratore non presta servizio. A tale compenso si aggiunge la retribuzione delle ore effettivamente lavorate. Il criterio legale per il computo del compenso festivo corrisponde a una frazione dell’orario settimanale contrattuale (ad esempio, un sesto per un orario di 40 ore settimanali). Anche in questo caso, il CCNL può prevedere trattamenti più favorevoli.
Gestione per Lavoratori Turnisti
Per i dipendenti impiegati in attività operative anche nei giorni festivi e domenicali (turnisti), il trattamento economico è legato alla prestazione lavorativa effettivamente svolta il 4 ottobre. In tal caso, si applicano le maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro festivo e domenicale, oltre alla normale retribuzione oraria. È importante notare che le diverse maggiorazioni (festiva, domenicale, notturna) non si sommano automaticamente e la loro cumulabilità è definita dal contratto collettivo. Nel caso in cui il riposo settimanale del turnista coincida con il 4 ottobre, non spettano le maggiorazioni per lavoro festivo, ma può essere riconosciuto il trattamento della festività coincidente con il giorno di riposo.
Articolo redatto da CONFENALP. Spunto da: Lavoro e Diritti