Maternità e interdizione dal lavoro: chiarimenti INL sulla revisione dei provvedimenti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), attraverso la Nota n. 1829 del 10 agosto 2026, fornisce importanti chiarimenti in merito alla possibilità di riesaminare un provvedimento di interdizione dal lavoro post partum precedentemente emesso. Questo chiarimento assume particolare rilievo poiché conferma la natura conclusiva e definitiva dell’atto, pur precisando che l’Amministrazione mantiene la facoltà di intervenire sulla propria decisione attraverso gli strumenti di autotutela previsti dalla normativa vigente.
L’interdizione post partum, disciplinata dal D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità), rappresenta una misura di tutela finalizzata a salvaguardare la salute della lavoratrice e del neonato nel periodo successivo al parto, estendendosi fino al settimo mese di vita del bambino. Tale misura non costituisce un’astensione automatica dal lavoro per tutte le neo-madri, ma interviene specificamente quando le mansioni svolte o le condizioni ambientali di lavoro risultino incompatibili con lo stato della lavoratrice o con l’allattamento, e tale incompatibilità non possa essere risolta mediante altre soluzioni organizzative.
Perché venga disposto il provvedimento di interdizione post partum, devono sussistere congiuntamente due condizioni fondamentali. La prima attiene alla presenza di condizioni lavorative o ambientali potenzialmente pregiudizievoli per la salute della madre o del bambino. La seconda consiste nell’impossibilità oggettiva di ricollocare la lavoratrice in mansioni alternative, compatibili e prive di rischio. L’interdizione si configura pertanto come una misura residuale, da adottarsi solo qualora non sia concretamente possibile eliminare il rischio o riorganizzare diversamente il lavoro.
Prima di procedere all’adozione del provvedimento, l’Ispettorato territorialmente competente è tenuto a svolgere un’attività istruttoria approfondita, valutando gli elementi forniti dalle parti e verificando la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 151/2001.
La Nota INL chiarisce che, sebbene il provvedimento di interdizione sia considerato un atto conclusivo e definitivo, tale qualifica non ne implica l’immutabilità. Dal punto di vista amministrativo, significa che i normali rimedi ordinari sono esauriti e l’atto produce immediatamente i suoi effetti. Tuttavia, l’Amministrazione conserva il potere-dovere di riesaminare la propria decisione attraverso gli strumenti di autotutela previsti dalla Legge n. 241/1990, quali la revoca (art. 21-quinquies) e l’annullamento d’ufficio (art. 21-nonies). Non si tratta di una generica procedura di “revisione”, ma di un intervento discrezionale dell’ufficio che ha emesso il provvedimento, basato sulla valutazione della situazione concreta e dell’eventuale vizio riscontrato. Tale riesame richiede una valutazione comparativa degli interessi in gioco, bilanciando l’interesse pubblico alla correzione di un provvedimento viziato con l’affidamento maturato dai soggetti che hanno legittimamente fatto riferimento agli effetti dell’atto originario.
Articolo redatto da CONFENALP. Spunto da: Lavoro e Diritti