Sentenza della Cassazione: Nuove Regole per il Cumulo Pensione e Redditi da Lavoro per i Pensionati con Quota 100
La Corte di Cassazione ha recentemente emesso sentenze che modificano significativamente l’interpretazione del divieto di cumulo tra la pensione “Quota 100” e i redditi da lavoro. Le decisioni segnano un importante punto di svolta per i pensionati che, dopo aver beneficiato di questa forma di pensionamento anticipato, hanno successivamente intrapreso un’attività lavorativa. In precedenza, l’INPS era solito richiedere la restituzione dell’intero importo annuale della pensione in caso di violazione del divieto di cumulo, anche a fronte di redditi da lavoro minimi.
Le nuove sentenze, in particolare la n. 26864 del 14 ottobre 2026 e la n. 26979 del 16 ottobre 2026, introducono un principio di proporzionalità nell’applicazione delle sanzioni economiche. Pur confermando la validità del divieto di cumulo introdotto dal decreto-legge 4/2019 per coloro che hanno raggiunto i requisiti di età (62 anni) e contributivi (38 anni) entro il 31 dicembre 2021, la Suprema Corte stabilisce che la conseguenza economica della violazione non può più consistere nella perdita automatica dell’intero trattamento pensionistico.
L’aspetto cruciale delle nuove pronunce è che la riduzione della pensione deve ora essere commisurata all’effettivo reddito da lavoro incompatibile percepito. Questo significa che l’INPS non potrà più richiedere la restituzione di dodici mensilità di pensione per un guadagno di poche centinaia di euro. La verifica dovrà invece basarsi sul rapporto tra il reddito da lavoro e l’ammontare complessivo della pensione spettante nel periodo considerato, che può estendersi dalla decorrenza della pensione “Quota 100” fino al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia.
L’impatto di questo nuovo orientamento è considerevole. Viene evitato che somme modeste percepite da attività lavorative comportino conseguenze economiche sproporzionate per i pensionati. Un esempio illustrativo considera un pensionato con una pensione di 1.500 euro lordi mensili che percepisce 3.000 euro da un’attività lavorativa incompatibile nell’arco di un anno. Secondo la precedente prassi dell’INPS, la richiesta di restituzione avrebbe potuto ammontare a oltre 18.000 euro, mentre con il nuovo principio si tratterebbe di recuperare l’importo di 3.000 euro.
Un caso emblematico esaminato dalla Cassazione riguarda una pensionata che, dopo aver beneficiato di “Quota 100”, aveva svolto due giornate di lavoro intermittente nel 2021, percependo un compenso netto di soli 20 euro. Nonostante l’irrisorietà della somma, l’INPS aveva richiesto la restituzione di 10.951,10 euro. La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza d’appello e disponendo un nuovo esame alla luce del principio di proporzionalità, dimostrando la necessità di un approccio più equo e calibrato.
Articolo redatto da CONFENALP. Spunto da: Lavoro e Diritti