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Sicurezza sul lavoro, niente rateizzazione delle sanzioni: pagamento entro 30 giorni

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Sicurezza sul lavoro: chiarimenti sull’estinzione delle sanzioni tramite pagamento

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), attraverso la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, ha fornito importanti precisazioni in merito all’applicazione della procedura di estinzione delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disciplinata dal D.Lgs. n. 758/1994. Il chiarimento riguarda specificamente la possibilità di rateizzare le sanzioni pecuniarie qualora venga rispettata la prescrizione impartita dagli organi di vigilanza.

La posizione dell’INL è inequivocabile: l’importo stabilito per l’estinzione del reato, una volta verificato l’adempimento della prescrizione, non può essere oggetto di rateizzazione o dilazione. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine perentorio di 30 giorni. Questo aspetto è cruciale per tutti i soggetti coinvolti, poiché il mancato rispetto di tale scadenza rende inefficace il pagamento ai fini dell’estinzione del reato, come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 17202 del 6 aprile 2016).

La procedura prevista dal D.Lgs. n. 758/1994 consente, in presenza di determinate violazioni, che l’organo di vigilanza impartisca una prescrizione al responsabile, indicando gli interventi necessari e il termine per la loro esecuzione. Una volta accertato l’adempimento della prescrizione, l’articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo apre alla possibilità di estinguere il reato attraverso il pagamento, in sede amministrativa e entro 30 giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista.

Tuttavia, il beneficio dell’estinzione del reato è subordinato al rispetto di due condizioni essenziali: la regolarizzazione della violazione secondo le indicazioni fornite e il versamento integrale della somma dovuta entro il termine di 30 giorni. L’INL ha specificato che la natura di questo versamento, quale condizione necessaria per l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 758/1994, non permette l’applicazione della facoltà di rateizzazione prevista dall’articolo 26 della Legge n. 689/1981. Pertanto, gli organi di vigilanza non hanno il potere di autorizzare pagamenti rateali in questo contesto.

È fondamentale comprendere che il rispetto della scadenza di 30 giorni non è una mera formalità amministrativa, ma un elemento integrante della procedura di estinzione. Il pagamento tardivo non produce l’effetto estintivo desiderato, rendendo il reato non estinto. Inoltre, le somme eventualmente versate in ritardo non possono essere utilizzate per compensare un’ammenda che potrebbe essere successivamente applicata in sede penale. L’INL ha ribadito che la procedura amministrativa e l’eventuale sanzione penale sono nettamente distinte, richiamando anche precedenti indicazioni (INL 2019) che prevedono la restituzione delle somme pagate tardivamente. Non è pertanto consentito il versamento parziale entro la scadenza seguito da richieste di dilazione per il saldo.

Articolo redatto da CONFENALP. Spunto da: Lavoro e Diritti

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