Assegno di Inclusione: Pagamenti di fine Luglio e Problematiche legate all’ISEE
Sono iniziati i pagamenti ordinari di fine luglio relativi all’Assegno di Inclusione (ADI) per i beneficiari che ricevono la ricarica mensile. In concomitanza, vengono erogati anche eventuali arretrati relativi a mensilità precedenti, a seguito dello sblocco di pratiche sottoposte a controlli o aggiornamenti. È importante sottolineare che l’accredito dei fondi avviene in modo progressivo e che alcuni beneficiari potrebbero visualizzare l’importo disponibile nelle ore o nei giorni immediatamente successivi, entro la fine del mese corrente.
Parallelamente all’erogazione dei pagamenti, continuano a pervenire segnalazioni relative a domande di ADI revocate. Tra le cause più ricorrenti di revoca, emergono criticità legate alla corretta compilazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in particolare per quanto concerne la gestione dei figli minorenni e la corretta indicazione del genitore non convivente. Questo aspetto, spesso sottovalutato, riveste un’importanza cruciale ai fini del diritto alla prestazione.
La normativa ISEE prevede che, in linea generale, il genitore non convivente sia considerato parte del nucleo familiare del figlio minorenne ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni, indipendentemente dalla sua residenza anagrafica. Ciò implica che i redditi e il patrimonio di tale genitore possano essere inclusi nella determinazione dell’ISEE e, di conseguenza, nella verifica dei requisiti per l’accesso all’Assegno di Inclusione.
Le circostanze familiari specifiche possono tuttavia modificare tale valutazione. In presenza di una nuova formazione familiare da parte del genitore non convivente o di altri figli a carico, la sua posizione viene analizzata secondo le regole previste dalla disciplina ISEE minorenni, potendo assumere rilevanza anche eventuali assegni di mantenimento disposti dall’autorità giudiziaria. Nei casi di separazione o divorzio, particolare rilievo assumono i provvedimenti del giudice relativi all’affidamento del minore e agli obblighi di mantenimento. L’esclusione del genitore non convivente dal calcolo ISEE è possibile unicamente al ricorrere di specifiche condizioni previste dalla normativa e debitamente documentate.
Le verifiche condotte dagli enti competenti possono rilevare difformità tra quanto dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e la reale composizione del nucleo familiare. Qualora emerga che il genitore non convivente avrebbe dovuto essere incluso nel calcolo ISEE ma non sia stato correttamente indicato, la domanda può essere soggetta a revoca. In determinate circostanze, qualora la posizione ISEE venga regolarizzata e i requisiti accertati, è possibile ottenere la riattivazione della prestazione con il recupero delle mensilità spettanti. Si raccomanda ai beneficiari di controllare attentamente le motivazioni di eventuali provvedimenti di revoca e, in caso di problematiche legate all’ISEE o alla composizione del nucleo familiare, di intervenire tempestivamente per facilitare la regolarizzazione e il recupero degli importi dovuti.
Articolo redatto da CONFENALP. Spunto da: Lavoro e Diritti