Modulo per la destinazione del TFR: istruzioni operative per i neo-assunti
Il Ministero del Lavoro, in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare, ha reso disponibile un modello provvisorio per la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Questo strumento è destinato a registrare le scelte dei lavoratori riguardo al conferimento delle quote di accantonamento e della contribuzione a proprio carico nei fondi pensione. La normativa, che diventerà effettiva dal 1° luglio 2026, introduce un meccanismo di adesione automatica al fondo pensione di categoria per i neo-assunti nel settore privato, prevedendo un termine di 60 giorni per esprimere una diversa volontà.
Il modulo si articola in due sezioni distinte, a seconda che il lavoratore sia alla sua prima esperienza lavorativa con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o meno. Per i lavoratori di prima assunzione, il documento serve a formalizzare la scelta sulla destinazione del TFR maturando entro il termine di 60 giorni dall’assunzione, in linea con l’adesione automatica prevista dalla normativa. Le opzioni possibili includono il conferimento integrale al fondo pensione di categoria, il conferimento a un diverso fondo pensione, il mantenimento in azienda o la destinazione al Fondo Tesoreria INPS.
I lavoratori che non si trovano alla prima assunzione, ma che rientrano nel campo di applicazione della nuova normativa a partire dal 1° luglio 2026, dovranno compilare il modulo per dichiarare la propria posizione previdenziale pregressa. Questa dichiarazione è fondamentale per determinare se l’adesione automatica al fondo pensione scatterà o meno. Qualora il lavoratore abbia già un’iscrizione attiva a una forma di previdenza complementare con conferimento del TFR, dovrà specificare la forma pensionistica a cui intende destinare il proprio TFR, indicando la percentuale di conferimento e scegliendo tra la forma di destinazione automatica e un altro fondo.
In assenza di una scelta esplicita entro i 60 giorni dall’assunzione, si applicherà l’adesione automatica alla forma collettiva prevista dagli accordi contrattuali. Se, invece, il lavoratore dichiara di non avere un’adesione alla previdenza complementare che preveda il conferimento del TFR, l’adesione automatica non avrà luogo e il TFR seguirà la disciplina ordinaria prevista dall’articolo 2120 del codice civile, con eventuale versamento al Fondo Tesoreria INPS. In ogni caso, il lavoratore conserva la facoltà di aderire volontariamente a un fondo pensione in un momento successivo. Il modulo compilato, unitamente all’informativa obbligatoria, dovrà essere consegnato al datore di lavoro, che ne conserverà copia controfirmata.
Articolo redatto da CONFENALP. Spunto da: PMI.it