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Aspetti il rimborso 730 dall’INPS? Ecco quando arriva nel 2026 e cosa controllare

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Rimborso Modello 730: Tempistiche e Controlli per i Contribuenti con INPS Sostituto d’Imposta nel 2026

Per i contribuenti che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta nella presentazione del modello 730 e vantano un credito IRPEF, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede all’accredito del rimborso direttamente sulla pensione o su altre prestazioni a sostegno del reddito idonee. L’INPS ha già dato avvio alle operazioni relative all’assistenza fiscale per il 2026, introducendo nuovi servizi online per permettere ai cittadini di monitorare l’intero processo dei conguagli fiscali. La comprensione delle tempistiche e delle modalità di verifica dello stato della propria pratica è fondamentale per evitare inutili apprensioni e avere chiarezza sui tempi di accredito.

L’INPS è abilitato a effettuare i conguagli fiscali derivanti dal modello 730 esclusivamente qualora rivesta la qualifica di sostituto d’imposta per il contribuente. Tale condizione si verifica quando il contribuente percepisce nel corso del 2026 una prestazione imponibile ai fini IRPEF. È importante notare che non tutte le prestazioni erogate dall’INPS consentono l’operatività di conguaglio fiscale. Sono infatti escluse le prestazioni di natura assistenziale esenti da IRPEF, quali l’assegno sociale, le pensioni di invalidità civile e l’Assegno Unico, per le quali l’Istituto non riveste il ruolo di sostituto d’imposta.

Il rimborso non viene processato immediatamente dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. L’INPS riceve infatti dall’Agenzia delle Entrate il prospetto di liquidazione (modello 730-4) e procede al conguaglio sulla prima rata utile disponibile della pensione o della prestazione, tenendo conto dei tempi tecnici necessari all’elaborazione. Generalmente, il rimborso viene erogato a partire dal secondo mese successivo alla ricezione del suddetto modello 730-4. Questo calendario rappresenta una stima indicativa, poiché l’effettiva elaborazione può dipendere anche dalla data di trasmissione del risultato contabile all’INPS.

Attraverso il messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, l’INPS ha reso noto l’avvio delle attività di assistenza fiscale per l’anno corrente, essenziali per la gestione dei conguagli derivanti dai modelli 730 presentati dai contribuenti che hanno designato l’Istituto come sostituto d’imposta. Il documento conferma la disponibilità di una guida aggiornata sull’assistenza fiscale 2026 e ribadisce la possibilità per pensionati e beneficiari di prestazioni imponibili di consultare online tutte le informazioni relative ai conguagli fiscali, dalla ricezione del modello 730-4 fino all’applicazione dei rimborsi o delle trattenute sulla prestazione erogata.

I contribuenti che hanno designato l’INPS come sostituto d’imposta hanno la facoltà di verificare in qualsiasi momento lo stato della propria dichiarazione tramite il servizio online dedicato all’assistenza fiscale, accessibile mediante autenticazione SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS o eIDAS. Le informazioni consultabili includono lo stato della pratica, la data di ricezione del modello 730-4, l’importo del rimborso o della trattenuta, e la data prevista di accredito o addebito. Tali dettagli sono reperibili anche attraverso l’applicazione mobile INPS Mobile.

In determinate circostanze, anche in presenza dell’indicazione dell’INPS come sostituto d’imposta, il conguaglio potrebbe non essere gestito. Le cause più comuni includono la mancata ricezione del modello 730-4 da parte dell’Agenzia delle Entrate, la presenza di errori o incongruenze nel modello che impediscono l’elaborazione, o la cessazione del rapporto di lavoro che ha generato la prestazione imponibile. In tali scenari, l’INPS notifica il mancato conguaglio all’Agenzia delle Entrate e il contribuente viene informato secondo le procedure stabilite. Eventuali somme ancora spettanti o dovute saranno gestite attraverso le ordinarie procedure fiscali.

Qualora il modello 730 venga presentato senza indicare l’INPS come sostituto d’imposta, il rimborso non sarà accreditato sulla pensione o su altre prestazioni erogate dall’Istituto. La gestione del credito sarà in tal caso direttamente a carico dell’Agenzia delle Entrate, con tempistiche di erogazione generalmente più estese, che possono protrarsi dalla fine dell’anno solare ai primi mesi dell’anno successivo, salvo eventuali controlli che potrebbero ulteriormente posticipare l’accredito.

Articolo redatto da CONFENALP. Spunto da: Lavoro e Diritti

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